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Infiltrazioni in condominio. Per essere risarciti le foto dello stato dei luoghi non bastano per essere risarciti

Le fotografie dell'immobile e degli arredi danneggiati da infiltrazioni di acqua per determinare la causa del sinistro e l'entità del danno non sono sufficienti per farsi liquidare il risarcimento del danno. Questo è quanto disposto dal Tribunale di Belluno con sentenza n°184 del 3 arile 2017.

I fatti di causa. Con atto di citazione Tizio agiva in giudizio nei confronti del Condominio X e di Caio (amministratore) al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della rottura di una tubatura avvenuta nel marzo 2008.

L'attore chiedeva ulteriormente di operare la compensazione con eventuali debiti del medesimo nei confronti del Condominio.

Precisava l'attore che il Condominio aveva ricevuto dalla propria compagnia assicurativa un indennizzo per i danni riportati dal fabbricato.

Costituendosi in giudizio, Caio contestava la possibilità di riconoscere in capo al medesimo qualsivoglia responsabilità in relazione all'attività svolta in qualità di amministratore di condominio; inoltre, evidenziava che la somma ricevuta dalla compagnia assicurativa era stata inserita nel consuntivo approvato.

Successivamente, si costituiva il Condominio chiedendo il rigetto della domanda attorea ed evidenziando, in ogni caso, l'eccessività della quantificazione dei danni operata dall'attore.

L'importanza dell'accertamento tecnico preventivo. L'accertamento tecnico preventivo (c.d. ATP) produce degli effetti immediati che incidono in maniera positiva sull'intera controversia.

Per meglio dire, con tale procedura si “accerta con anticipo le cause dell'evento dannoso”, si circoscrive l'oggetto del contendere e si individua preventivamente l'effettivo responsabile.

Anche dopo la riforma (del processo civile), l'ATP resta un procedimento di istruzione preventiva diretto a tutelare il diritto di precostituire la prova dei fatti di causa posti a fondamento della domanda (fumus boni iuris), quando sussiste il periculum che possano venir meno i presupposti materiali per l'acquisizione della prova stessa.

L'oggetto dell'ATP riguarda sempre la verifica dello stato dei luoghi o la qualità e le condizioni di cose che, però, viene estesa anche alla valutazione in ordine alle cause, quindi alla ricerca dei fenomeni che hanno determinato l'evento dannoso. Con l'ATP si elimina così il rischio che lunghi processi e fattori esterni possano modificare o alterare lo stato dei luoghi, garantendo così l'acquisizione immediata di elementi e fatti da utilizzare nel successivo giudizio di merito come mezzo di prova.

Nel caso di danni da infiltrazioni, diventa possibile individuare chi tra Condominio o proprietario esclusivo sia effettivamente responsabile dei danni.

Dalle considerazioni esposte si evidenzia che la conoscenza anticipata di elementi tecnici contribuisce alla semplificazione dell'intera istruttoria (incentrata sul motivo dell'azione giudiziaria). DI conseguenza, le parti saranno in grado di valutare il probabile esito del giudizio e quindi di rendersi conto dell'opportunità di trovare un accordo (bonario componimento della lite).

Il ragionamento del Tribunale di Belluno. Dall'istruttoria di causa, era emerso che nel marzo del 2008, a causa della rottura di una tubazione, avvenuta a livello dell'unità immobiliare soprastante la proprietà dell'attore, il fabbricato era stato interessato da un allagamento.

In proposito il CTU ha evidenziato che, sulla base della documentazione fotografica prodotta in causa, era evidente che la discesa dell'acqua aveva interessato sia parti fisse (pavimenti, intona ci, infissi...) sia arredi presenti all'interno dell'unità. Tuttavia, a parere del tecnico, tale valutazione era assolutamente generica.

Difatti, precisava il CTU che le operazioni peritali si erano svolte a distanza di sette anni dal sinistro e che, nel frattempo, l' abitazione era stata completamente ripristinata. In ragione di ciò, il CTU evidenziava l'impossibilità di stabilire se i danni lamentati dall'attore fossero o meno diretta conseguenza del sinistro, risultando preclusa la determinazione e quantificazione diretta del danno.

Per meglio dire, la documentazione fotografica raffigurante l'immobile oggetto di causa in atti non consentiva di verificare, nello specifico, quali danni erano stati concretamente provocati dall'allagamento (potendo non essere riconducibili al medesimo), né consentiva di stimare il valore delle parti o degli oggetti danneggiati in conseguenza del medesimo o di stabilire se, quantomeno in parte, potevano essere operati degli interventi di riparazione in luogo delle descritte sostituzioni.

Quanto alle fatture in atti (acquisti effettuatati dall'attore in conseguenza del sinistro), secondo il giudice, vi erano dubbi che gli stessi potevano essere stati oggetto di danneggiamento in conseguenza del sinistro (tende, mensole di ferro, accessori bagno ecc.) In ogni caso, più in generale, risultava dirimente la considerazione per cui non vi era allo stato la possibilità di valutare quali dei danni lamentati dall‘attore potevano essere ritenuti conseguenza diretta del sinistro.

Secondo il Tribunale, ad ogni modo, “l'attore, prima di eseguire i lavori di ripristino, avrebbe potuto instaurare un procedimento di accertamento tecnico preventivo al fine di fotografare lo stato dell'immobile nell'immediatezza dei fatti e di consentire lo svolgimento di un accertamento peritale, nel contraddittorio con i soggetti ritenuti responsabili, che potesse chiarire le cause del sinistro e l'entità dei danni causalmente riconducibili al medesimo, con quantificazione delle relative spese”.

In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il Tribunale di Belluno con la pronuncia in commento ha evidenziato che la parte non ha assolto all'onere della prova a suo carico risultando non chiara la causa della rottura della tubatura che ha comportato l'allagamento dell'appartamento.

Inoltre, va in ogni caso esclusa altresì la possibilità di operare una liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. che non può sopperire all'inerzia della parte.

Per tali ragioni, la domanda risarcitoria nei confronti del condominio è stata rigettata, in quanto “non basta presentare in giudizio le fotografie dell'immobile e degli arredi danneggiati da infiltrazioni di acqua per riuscire determinare la causa del sinistro e farsi liquidare il risarcimento del danno.

Né è sufficiente produrre gli scontrini relativi all'acquisto di suppellettili e accessori.

Il soggetto che ha subito il danno, se intende conseguire il risarcimento, è tenuto infatti a chiedere nell'immediatezza del sinistro un accertamento tecnico preventivo effettuato da un soggetto terzo e imparziale in contraddittorio con i presunti responsabili.”.


Fonte:  www.condominioweb.com